Tutte le misure del decreto agricoltura

Sono numerose le norme contenute nel decreto recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale, il cosiddetto decreto Agricoltura, su cui il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia. Questione di fiducia che ha avuto il via libera, da parte dell'Assemblea di Montecitorio, con 181 sì e 111 no.

Il provvedimento è riconducibile a tre distinte macrofinalità: garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e sostenere il lavoro agricolo e le filiere produttive, anche attraverso il contrasto del fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola e l'incremento dell'efficienza del sistema dei controlli nel settore agroalimentare; salvaguardare la biodiversità, il patrimonio animale nazionale e dell'Unione europea e le relative filiere produttive nazionali, attraverso misure volte alla prevenzione e all'eradicazione della Peste suina africana nei cinghiali, e alla mitigazione dei danni connessi alla diffusione della specie del granchio blu, nonchè attraverso la repressione della caccia di frodo e il rafforzamento delle politiche del mare; adottare ulteriori interventi di carattere finanziario volti ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonchè prevedere misure di carattere procedimentale per garantire la tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grande imprese in crisi. Entrando più nel dettaglio, si prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cosiddetta "Carta dedicata a te" per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici.

Nel testo sono presenti norme di sostegno al settore agricolo per danni causati da calamità naturali e per fronteggiare i danni causati all'agricoltura da infestazioni fitosanitarie. L'articolo 2, comma 1, dispone per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole di alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023. Viene reintrodotto l'istituto dell'elenco nominativo trimestrale di variazioni, elenco che raccoglie i provvedimenti di variazione adottati dall'Inps rispetto alle giornate lavorative risultanti dall'elenco nominativo annuale, in considerazione dell'insufficienza del livello di conoscibilità connesso alle sole comunicazioni individuali, nonchè in relazione all'esigenza di consentire alle organizzazioni sindacali una maggiore assistenza ai lavoratori agricoli, particolarmente esposti alle problematiche della precarietà e dello sfruttamento.

L'articolo 2-bis reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse ad eccezionali situazioni climatiche, prevedendo altresì un intervento di integrazione finanziaria relativo a trattamenti straordinari di integrazione salariale in deroga con riferimento a lavoratori dipendenti da imprese operanti in alcune aree di crisi industriale della regione Basilicata. Il testo ha come obiettivo anche quello di rafforzare l'attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo ed al lavoro sommerso e irregolare, ed autorizza l'Inps e l'Inail, per l'anno 2024, ad assumere funzionari impiegati in attività di vigilanza, mediante la procedura di selezione pubblica. Si dispone l'istituzione, presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, avente le finalità  di promuovere la strategia per il contrasto del fenomeno del caporalato, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo, nonché di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura.

Sarà istituita, presso l'Inps, una banca dati degli appalti in agricoltura, in cui possono iscriversi, in forma singola o associata, le imprese che rientrino in alcune tipologie e che intendano partecipare ad appalti in cui il soggetto committente sia un'impresa agricola, e si stabilisce che, nell'ambito di tale banca dati, l'Inps rilasci un'attestazione di conformità del soggetto appaltatore, in relazione ai requisiti di qualificazione da definirsi con decreto ministeriale. L'articolo 2-quinquies fissa sanzioni nel caso in cui le imprese nelle suddette tipologie non stipulino una polizza fideiussoria assicurativa, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi Inail e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all'esecuzione del contratto di appalto. L'articolo 4 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo numero 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, mentre l'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, ridefinisce la disciplina concernente gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, anche con riguardo alla disciplina sanzionatoria. L'articolo 4-ter¸ introdotto sempre da palazzo Madama, modifica una serie di atti normativi nell'intento di rafforzare le sanzioni per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili in caso di violazione di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell'olio d'oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonchè all'apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti.

Si disciplinano, poi, la durata ed il rinnovo dei contratti di concessione del diritto di superficie per l'installazione di impianti fotovoltaici ed impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole. L'articolo 6, comma 3, nel definire i poteri del commissario straordinario istituito dal decreto legge numero 9 del 2022, al fine di attuare e coordinare le misure di contenimento e contrasto della diffusione della Peste suina africana, prevede che questi possa provvedere a mezzo di ordinanze, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione.

Si stabilisce il concorso del personale delle Forze armate per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Ed ancora, si definisce il procedimento di nomina di un commissario straordinario allo scopo di contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu. Via libera, inoltre, ad un commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina. Il provvedimento istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e pone, inoltre, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in luogo del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

Il testo introduce l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (Sin Spa) nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) e si prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei Vigili del fuoco per l'anno 2024. L'articolo 12 dispone l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Dal canto suo, l'articolo 12-bis introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza.

Via libera anche alle norme per le imprese di interesse strategico nazionale, con particolare riferimento alle esigenze dell'ex gruppo Ilva. Si prevede la possibilità che l'amministrazione straordinaria della società Ilva Spa possa incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia Spa a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dall'Ilva in amministrazione straordinaria versate in apposito patrimonio destinato, nonchè circa le somme confiscate, o che comunque pervengono allo Stato all'esito di procedimenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, che possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

L'articolo 15 contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi del cosiddetto "affitto ponte" nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali.